Secondo le disposizioni regionali per l'attuazione del Piano Regionale di qualità dell'aria approvato con
DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854, ed in particolare le Delibere Giunta Regionale n.
9-2916 del 26 febbraio 2021 e n.
26-3694 del 06/08/2021 e s.m.i., si comunica che è stata adottata dal Sindaco l'ordinanza n. 02 del 11/09/2024 di cui in oggetto.
In particolare sono adottate le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:
- Limitazioni strutturali
A partire dal 15/09/2024 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:
- obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio comunale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 01 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
- Limitazioni temporanee
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.
Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sul sito web di ARPA Piemonte (clicca qui) o sul sito web del Comune (clicca qui).
2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:
2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152;
2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce; spandimento con scarificazione.
2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”
Al raggiungimento dello stato di allerta di 2° livello (colore “Rosso”), sono confermate e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente punto 2.