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Combustione di residui vegetali, accensione fuochi

Informazioni e periodi consentiti
Data:
Mercoledì, 23 Luglio 2025
Combustione di residui vegetali, accensione fuochi

Descrizione

Le disposizioni per la qualità dell'aria indicate in Delibera Giunta Regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni e integrazioni ("Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualita' dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e  emporanee - disposizioni recepite con ordinanza del Sindaco n. 2 del 11/09/2024)  prevendono il divieto di abbruciamento di materiale vegetale agricolo e forestale (di cui all’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
-dal 15 settembre al 15 aprile, su tutto il territorio regionale, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
-dal 1 luglio al 31 agosto (ai sensi del Decreto Legge 69/2023 art. 10): Nel PIANO REGIONALE DI QUALITA’ DELL’ARIA il territorio della Regione è stato suddiviso in fasce e il Comune di Sinio ricade nella zona “collina” con il codice IT0120. Nel periodo 1 luglio - 31 agosto è fatto divieto di abbruciamento nel caso in cui nell’anno precedente i livelli di PM10 siano stati superati nella fascia di territorio a cui appartiene il Comune. Per il 2025 vige il divieto.
-nel caso sia dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE vige il divieto dalla dichiarazione massima pericolosità fino alla cessazione (clicca qui per ulteriori informazioni)

Riassumendo sono consentiti gli abbruciamenti solo dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre,  salvo che le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto per ulteriori periodi in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, come ad esempio nel caso di pericolosità incendi boschivi.

Ai sensi della Legge Regionale 15/2018 "Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)." art. 10:
È vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio


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A cura di

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Ultimo aggiornamento

29/07/2025 18:18




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